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Delirio al Consiglio Regionale Lombardo
Pubblicato da Il Metapapero
Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato
Art.2, comma 2: «E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale».
Insomma scordatevi di passeggiare sul lungolago con il cono sgocciolante
Art. 3, comma 1: «Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditoriNel rispetto della fascia oraria compresa dale ore sei alle ore ventiquattro e dei criteri adottati dai comuni»
Ergo niente spuntino della mezzanotte e mezza, men che mai la pizza dopo il cinema o il teatro, specie se al sindaco locale non piacciano terroni/maghrebini/egiziani noti spacciatori/consumatori di pizza e kebab.
E infine, sempre articolo 3
«I comuni […] possono autorizzare, per la sola vendita, deroghe all’orario di apertura e di chiusura».
cioe’, ti possono vendere il cono o il panzerotto MA non lo puoi mangiare se non a casa, ben al riparo da sguardi indiscreti di solerti vigili che vigilano all’una di notte che non ti slecchi il gelato sul marciapiede di fronte alla gelateria